Capo V
Art. 21
In vigore dal 25 gen 1942
Gli incarichi e le supplenze sono conferiti dal Consiglio di amministrazione delle scuole e istituti secondo le norme vigenti, con preferenza ai ciechi e a coloro che sono forniti del diploma di istituto di tiflologia professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-21