Capo VI

Art. 24

In vigore dal 25 gen 1942
Al termine del corso di tirocinio e dell'Istituto di tiflologia professionale gli alunni sostengono un esame di licenza. Al termine del corso di perfezionamento della scuola tecnica gli alunni sostengono un esame di profitto. Al termine dei corsi per maestranze e corsi speciali gli alunni sostengono un esame di compimento. In deroga all'ultimo comma dell'art. 54 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, alle classi successive alla prima della scuola tecnica industriale per ciechi possono accedere mediante esame di idoneità anche candidati esterni, purchè ciechi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-24

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Art. 24 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo