Capo VI

Art. 27

In vigore dal 25 gen 1942
Chi abbia superato l'esame di licenza del corso di tirocinio consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento pratico della relativa lavorazione, limitatamente alle funzioni di istruttore pratico nelle scuole e corsi di avviamento per ciechi, di sottocapo officina nelle scuole tecniche per ciechi, di sottomaestra nelle scuole professionali femminili per cieche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo