Capo VI
Art. 27
In vigore dal 25 gen 1942
Chi abbia superato l'esame di licenza del corso di tirocinio consegue il diploma di abilitazione all'insegnamento pratico della relativa lavorazione, limitatamente alle funzioni di istruttore pratico nelle scuole e corsi di avviamento per ciechi, di sottocapo officina nelle scuole tecniche per ciechi, di sottomaestra nelle scuole professionali femminili per cieche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-27