Capo VI

Art. 31

In vigore dal 25 gen 1942
Nelle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi gli alunni non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe. Tale numero può essere superato nel solo Istituto di tiflologia professionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-31

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