Capo VI

Art. 30

In vigore dal 25 gen 1942
Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono sull'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni vedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo