Capo VI

Art. 25

In vigore dal 25 gen 1942
Possono essere iscritti: 1) alla prima classe delle scuole e corsi di avviamento i licenziati dalle scuole elementari e, previo esame di ammissione, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno, il 10° anno di età. Sono ammessi anche coloro che abbiano superato l'esame di ammissione a una scuola media, di primo grado purchè abbiano compiuto il 10° anno di età; 2) alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile: a) i licenziati dalle scuole di avviamento; b) coloro che abbiano compiuto il 13° anno di età e conseguita la licenza dalla scuola elementare o l'ammissione a una scuola media inferiore purchè superino uno speciale esame di ammissione; 3) al corso di tirocinio coloro che abbiano superato l'esame di profitto del corso di perfezionamento delle scuole tecniche e coloro che abbiano superato l'esame di licenza della scuola professionale femminile; 4) all'Istituto di tiflologia professionale coloro che siano forniti dei titoli che danno diritto all'insegnamento nelle scuole di istruzione professionale per ciechi o in qualsiasi scuola media; 5) al corso per maestranze coloro che abbiano superato l'esame di ammissione e compiuto il 16° anno di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo