Capo IV

Art. 20

In vigore dal 25 gen 1942
Gli insegnanti titolari sono tenuti ad impartire l'insegnamento per le materie o il gruppo di materie costituenti la cattedra. Possono altresì essere incaricati fino al limite massimo di 24 ore settimanali, in qualsiasi altro corso della scuola o istituto, per le stesse materie della cattedra o per materie affini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-20

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Art. 20 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo