Capo III
Art. 15
In vigore dal 25 gen 1942
La direzione didattica e disciplinare delle scuole di istruzione professionale per ciechi, non facenti parte degli istituti professionali per ciechi, è affidata a un direttore; quella degli istituti professionali per ciechi è affidata a un preside.
Al direttore o al preside è affidata anche la direzione dell'ente presso il quale la scuola o istituto eventualmente funzioni.
I direttori e i presidi sono esonerati dall'insegnamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-15