Capo II
Art. 10
In vigore dal 25 gen 1942
Si applicano alle scuole e ai corsi per ciechi, di cui ai numeri 1, 2, 3 e all'istituto di cui al n. 5 dell', del presente decreto, le disposizioni riguardanti gli oneri in materia di scuole e istituti di istruzione media tecnica, specificati rispettivamente nell'art. 91, lett. f), numeri 6, 7 e 9 e nell'art. 144 lett. e), n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-10