Capo II

Art. 13

In vigore dal 25 gen 1942
In caso di soppressione di scuole o istituti, quando questi funzionino presso enti morali che abbiano per fine l'educazione e l'assistenza dei ciechi, tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola o istituto soppresso verrà assegnato agli enti stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-13

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Art. 13 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo