Capo II

Art. 11

In vigore dal 25 gen 1942
Le Provincie, i Consigli provinciali delle corporazioni, i Comuni, le Casse di risparmio e i Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica e altri enti o privati possono concorrere all'incremento e al miglioramento dell'istruzione professionale per ciechi con sussidi contributi, lasciti o donazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-11

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Art. 11 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo