Capo III

Art. 16

In vigore dal 25 gen 1942
Il Consiglio di amministrazione della scuola o istituto stabilirà le modalità necessarie per l'alienazione dei prodotti dei laboratori della scuola o istituto. I proventi relativi figureranno in un apposito capitolo dei bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-16

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Art. 16 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo