Capo II

Art. 12

In vigore dal 25 gen 1942
Lo Stato, oltre che nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, può, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando gli enti che contribuiscono al mantenimento delle scuole ed istituti e l'Ente nazionale di lavoro per ciechi, istituito con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1844, contraggano mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'arredamento, all'ampliamento dei locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-12

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Art. 12 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo