Capo I
Art. 6
In vigore dal 25 gen 1942
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le materie di insegnamento per le scuole e l'istituto di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del precedente .
Con decreto Ministeriale saranno approvate le speciali lavorazioni, i programmi e gli orari di insegnamento relativi alle scuole e istituto di cui sopra.
I programmi di insegnamento dei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico, dei corsi speciali per ciechi-sordomuti, dei corsi per maestranze, dei corsi speciali, di cui al n. 8 del precedente , e dei corsi preparatori, di cui al precedente , saranno proposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale dalla direzione delle singole scuole, tenuto conto delle condizioni degli alunni e delle particolari esigenze di ciascuna scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-6