Capo I

Art. 4

In vigore dal 25 gen 1942
Le scuole di avviamento, tecniche, professionali femminili e i corsi per maestranze saranno preceduti da un corso preparatorio per coloro che non hanno conoscenze dei metodi tiflologici e che necessitano di aggiornamento negli studi compiuti. La durata di tali corsi sarà determinata dalle singole direzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-4

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Art. 4 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo