Capo I

Art. 1

In vigore dal 25 gen 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Vista la legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della Scuola secondaria, di avviamento al lavoro; Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Nostro Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'istruzione professionale per ciechi ha per fine la educazione e la rieducazione dei ciechi al lavoro e viene impartita nelle seguenti scuole e corsi per ciechi: 1) scuole e corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschili e femminili; 2) scuole tecniche a indirizzo industriale; 3) scuole professionali femminili; 4) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico; 5) istituto di tiflologia professionale; 6) corsi speciali per ciechi-sordomuti; 7) corsi per maestranze; 8) altri corsi speciali che sono di volta in volta autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale. Gli istituti comprendenti almeno le scuole di cui ai numeri 1, 2, 4, 7, assumono la denominazione di istituti professionali per ciechi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-1

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Art. 1 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo