Capo I
Art. 2
In vigore dal 25 gen 1942
All'istruzione professionale per ciechi si applicano le disposizioni della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e successive modificazioni e quelle della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro, e successive modificazioni, in quanto non contrastino con quelle contenute negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-2