Capo I
Art. 3
In vigore dal 25 gen 1942
La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tre anni e nei corsi secondari di avviamento professionale di due anni.
Nella scuola tecnica è di due anni, ai quali può seguire un ulteriore anno di perfezionamento.
Nella scuola professionale femminile è di tre anni.
Nei corsi di tirocinio all'insegnamento pratico è di un anno.
Nell'istituto di tiflologia professionale è di un anno.
Nei corsi per maestranze e nei corsi speciali la durata è stabilita di volta in volta in relazione alle esigenze dell'insegnamento con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e su proposta del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-3