Capo V
Art. 23
In vigore dal 25 gen 1942
L'insegnamento dell'educazione fisica ai ciechi, dato il suo speciale carattere, è di pertinenza delle scuole o istituti professionali per ciechi ed a carico del loro bilancio.
Su richiesta del Consiglio di amministrazione la G.I.L. dovrà designare l'insegnante.
Le Regie scuole o Regi istituti professionali per ciechi e i loro alunni sono esonerati dalle tasse dovute alla G.I.L.
Il compenso agli insegnanti sarà corrisposto nella stessa misura prevista per le scuole di corrispondente ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-23