Capo VII
Art. 34
In vigore dal 3 ago 1961
Il Regio istituto d'istruzione professionale per ciechi, istituito in Firenze col R. decreto 1° luglio 1940-XVIII, n. 1378, viene ordinato in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Esso comprende le seguenti scuole per ciechi:
a) una scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile;
b) una scuola tecnica, a indirizzo industriale;
c) una scuola professionale femminile;
d) corsi di tirocinio all'insegnamento pratico;
e) un istituto di tiflologia professionale;
f) corsi per maestranze.
Note all'articolo
- La L. 5 luglio 1961, n. 570 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'Istituto d'istruzione professionale per i ciechi di cui ai regi decreti 1 luglio 1940, n. 1378, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, e' istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-34