Capo VII

Art. 38

In vigore dal 25 gen 1942
Le eventuali modificazioni dell'ordinamento stabilito nei precedenti articoli per i Regi istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli saranno disposte con decreto Reale promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
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Art. 38 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo