Capo VII
Art. 38
In vigore dal 25 gen 1942
Le eventuali modificazioni dell'ordinamento stabilito nei precedenti articoli per i Regi istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli saranno disposte con decreto Reale promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-38