Capo VII
Art. 39
In vigore dal 25 gen 1942
Il personale direttivo, insegnante e tecnico, attualmente in servizio presso le scuole e gli istituti riordinati in conformità del presente decreto, che sia in possesso del necessario titolo di studio ed abbia prestato almeno tre anni di servizio riconosciuto lodevole dal Ministero dell'educazione nazionale, è inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, con collocamento al grado iniziale del posto di ruolo relativo alle funzioni disimpegnate.
Il personale suindicato, qualora non possieda il necessario titolo di studio od abbia prestato meno di tre anni di lodevole servizio, è mantenuto in servizio con l'attuale trattamento giuridico ed economico. Fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo di cui detto personale disimpegna le funzioni.
Il predetto personale potrà essere inquadrato ai sensi del comma primo, a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio della scuola od istituto, qualora per l'attività svolta presso le scuole e gli istituti suindicati abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo tiflologico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-39