Capo VI
Art. 33
In vigore dal 25 gen 1942
Per i corsi di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell' del presente decreto, la misura delle tasse scolastiche è stabilita dai Consigli di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi.
Per i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico le tasse sono fissate nelle seguenti misure:
Frequenza per ciascuna classe L. 50
Esame di licenza » 75
Tassa di diploma » 75
Per l'Istituto di tiflologia professionale le tasse sono fissate nelle seguenti misure:
Frequenza L. 60
Esame di licenza » 80
Tassa di diploma » 50
Le tasse di diploma saranno devolute all'Erario.
Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli Enti pubblici o di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse. Tale esonero comprende la tassa di diploma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-33