Capo VI

Art. 33

In vigore dal 25 gen 1942
Per i corsi di cui ai numeri 6, 7 e 8 dell' del presente decreto, la misura delle tasse scolastiche è stabilita dai Consigli di amministrazione delle scuole o istituti professionali per ciechi. Per i corsi di tirocinio all'insegnamento pratico le tasse sono fissate nelle seguenti misure: Frequenza per ciascuna classe L. 50 Esame di licenza » 75 Tassa di diploma » 75 Per l'Istituto di tiflologia professionale le tasse sono fissate nelle seguenti misure: Frequenza L. 60 Esame di licenza » 80 Tassa di diploma » 50 Le tasse di diploma saranno devolute all'Erario. Gli alunni ciechi mantenuti a carico degli Enti pubblici o di beneficenza sono esonerati dal pagamento delle tasse. Tale esonero comprende la tassa di diploma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-33

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Art. 33 Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi. — Testo vigente | Portale Normativo