Capo VI
Art. 32
In vigore dal 25 gen 1942
L'obbligo scolastico, che per effetto dell'art. 175 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VII, n. 577, è esteso ai ciechi e ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalità che impedisca loro di ottemperarvi, è esteso anche, per quanto concerne i ciechi, alla loro istruzione professionale, oltre i limiti di età fissati per la istruzione elementare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-32