Art. 30
Capo VI

Art. 30

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In vigore dal 25 gen 1942
Alle scuole e istituti di istruzione professionale per ciechi possono iscriversi anche alunni vedenti in numero non superiore a un terzo del totale degli iscritti. I capi di istituto decidono sull'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni vedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-30