Art. 21
Capo V

Art. 21

21 / 40
In vigore dal 25 gen 1942
Gli incarichi e le supplenze sono conferiti dal Consiglio di amministrazione delle scuole e istituti secondo le norme vigenti, con preferenza ai ciechi e a coloro che sono forniti del diploma di istituto di tiflologia professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-21