Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo I
Art. 7
In vigore dal 11 giu 1940
Negli elenchi annuali, ivi compresi quelli suppletivi di cui all', terzo comma, devono essere indicati, per ciascun iscritto, oltre che le generalità, il grado civile rivestito, il ruolo di appartenenza, le specifiche attribuzioni civili, la residenza, l'ufficio presso il quale l'iscritto presta servizio civile e il grado militare di equiparazione in conformità delle tabelle di cui all', nonché, per coloro che siano soggetti ad obblighi militari, il distretto di appartenenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-7