Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo I
Art. 12
In vigore dal 11 giu 1940
In tempo di pace l'impiegato o agente compreso negli elenchi può chiedere di essere esonerato dal servizio, e quindi cancellato dagli elenchi stessi, esclusivamente per ragioni di salute. A tal fine deve presentare apposita domanda alla Amministrazione dalla quale dipende, corredandola di certificato medico.
La domanda viene trasmessa al Ministero della guerra, che provvede a far sottoporre il richiedente a visita sanitaria militare, per accertare se l'infermità denunciata comporti la menomazione del requisito della idoneità fisica di cui al precedente lettera c).
L'esito degli accertamenti è poi, dal Ministero della guerra, comunicato all'Amministrazione dalla quale il richiedente dipende.
Questa, in caso di dichiarata inidoneità, da notizia al dipendente della sua cancellazione dall'elenco.
Storico versioni
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