Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo II

Art. 16

In vigore dal 11 giu 1940
I militarizzati vengono assunti in forza dagli enti del Regio esercito presso i quali sono destinati a prestare servizio. Agli effetti dell'articolo precedente, tali enti sono tenuti a chiedere: a) per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, il secondo originale dello stato di servizio mod. 96 e il libretto personale al comando militare (zona, distretto o deposito coloniale, a seconda del grado e della residenza degli interessati) che custodisce i detti documenti all'atto della precettazione; b) per i militarizzati che nel Regio esercito sono sottufficiali o militari di truppa, l'esemplare del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (o mod. 104, nei casi in cui sussista) all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza degli interessati. Per i militarizzati che risultino riformati dagli organi di leva, valgono le disposizioni di cui al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo