Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo II
Art. 16
In vigore dal 11 giu 1940
I militarizzati vengono assunti in forza dagli enti del Regio esercito presso i quali sono destinati a prestare servizio. Agli effetti dell'articolo precedente, tali enti sono tenuti a chiedere:
a) per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, il secondo originale dello stato di servizio mod. 96 e il libretto personale al comando militare (zona, distretto o deposito coloniale, a seconda del grado e della residenza degli interessati) che custodisce i detti documenti all'atto della precettazione;
b) per i militarizzati che nel Regio esercito sono sottufficiali o militari di truppa, l'esemplare del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (o mod. 104, nei casi in cui sussista) all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza degli interessati.
Per i militarizzati che risultino riformati dagli organi di leva, valgono le disposizioni di cui al successivo .
Storico versioni
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