Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 13

In vigore dal 11 giu 1940
L'impiegato o agente che, al ricevimento dell'ordine di presentazione al centro di mobilitazione, si trovi impossibilitato per ragioni di salute a raggiungerlo, deve darne immediata comunicazione per iscritto al distretto militare del luogo di residenza, specificando gli estremi dell'ordine di presentazione ricevuto. Il distretto dispone per gli accertamenti sanitari del caso, e, qualora risulti che il militarizzato non è effettivamente in condizioni di raggiungere il centro di mobilitazione, ne informa il centro stesso e l'Amministrazione civile dalla quale l'interessato dipende. Quando il luogo di residenza del militarizzato non sia sede di distretto militare, la comunicazione scritta di cui al comma precedente va fatta al locale comando dei Reali carabinieri, il quale provvede a darne conseguente notizia al distretto militare competente, previa constatazione dell'effettivo stato di salute del militarizzato.
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