Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 14

In vigore dal 11 giu 1940
Tutte le volte che, per esigenze di servizio o per altre cause, occorra sostituire, trasferire, aumentare, o comunque variare il personale civile militarizzato in servizio presso determinate unità, la relativa decisione, quando importi provvedimenti di carattere definitivo, viene presa dallo Stato Maggiore dell'Esercito in seguito a segnalazione gerarchica da parte dell'organo dal quale il servizio dipende direttamente. Qualora si renda necessario, addivenire a sostituzioni o a ripianamenti di personale civile militarizzato, lo Stato Maggiore dell'Esercito provoca le nuove assegnazioni di personale da parte delle Amministrazioni statali interessate. Il militarizzato che viene promosso nel ruolo dell'Amministrazione civile di appartenenza, conserva, a tutti gli effetti, il grado militare di equiparazione attribuitogli all'atto della militarizzazione, semprechè la stessa Amministrazione civile non ritenga opportuno di sostituirlo con altro impiegato di grado inferiore.
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Art. 14 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo