Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo II

Art. 15

In vigore dal 11 giu 1940
Il servizio che gli impiegati e agenti dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato compiono quali militarizzati al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione generale o parziale ovvero in caso di precettazione per speciali circostanze, forma oggetto di iscrizione a matricola a norma degli articoli che seguono.
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