Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 10

In vigore dal 11 giu 1940
Il Ministero della guerra: - all'atto della mobilitazione generale ordina la presentazione ai centri di mobilitazione del personale militarizzato secondo quanto predisposto; - in caso di mobilitazione parziale, o negli altri casi di chiamata in servizio consentiti dall' del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, comunica alle Amministrazioni interessate, nominativamente per ciascun iscritto, l'ordine di presentazione al centro di mobilitazione. A cura delle Amministrazioni stesse l'ordine viene notificato immediatamente ad ogni singolo precettato, il quale è tenuto a presentarsi al centro di mobilitazione entro il termine stabilito dall'ordine stesso. Per raggiungere il centro di mobilitazione, gli impiegati ed agenti precettati hanno diritto di viaggiare in prima o in seconda classe secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali, in relazione al grado di equiparazione da essi rivestito. Gli agenti subalterni debbono compiere il viaggio in terza classe. Per i viaggi di cui al comma precedente ogni precettato fruirà del libretto di viaggio del quale trovasi munito nella sua qualità di impiegato civile dello Stato. Al rimborso delle relative spese o di quelle inerenti al trasporto del bagaglio personale, provvede il centro di mobilitazione, contro esibizione degli scontrini di cui al R. decreto 15 ottobre 1923-I, n. 2368.
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