Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 6

In vigore dal 11 giu 1940
Gli impiegati ed agenti che abbiano presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi del personale destinato alla costituzione dei servizi in guerra, e quelli che possono essere prescelti d'autorità per la inclusione negli elenchi stessi, devono essere sottoposti a visita medica militare a cura delle singole Amministrazioni interessate, per l'accertamento della idoneità fisica, ai sensi dell', lettera c). Le modalità e i termini entro i quali deve essere disposto detto accertamento sanitario saranno annualmente stabiliti dal Ministero della guerra.
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