Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 4

In vigore dal 11 giu 1940
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministero della guerra comunica alle Amministrazioni statali interessate il numero degli impiegati ed agenti, distintamente per gradi e qualifiche civili, occorrente per coprire i posti previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra, con indicazione delle specifiche attribuzioni cui il personale dovrà, singolarmente, essere destinato in guerra. Sulla base del fabbisogno come sopra segnalato, le Amministrazioni statali interessate provvedono entro il mese di novembre di ciascun anno alla formazione degli appositi elenchi di cui al precedente , assegnando alla riserva personale di età più avanzata.
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