Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo I
Art. 9
In vigore dal 11 giu 1940
Gli impiegati ed agenti iscritti sia nella prima che nella seconda parte degli elenchi, allorchè hanno ricevuto la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, debbono considerarsi indisponibili per mobilitazione militare, anche quando la classe di rispettiva appartenenza sia richiamata alle armi.
Per il personale in congedo della Regia marina, la destinazione al seguito dell'Esercito operante deve avvenire previo rilascio di apposito nulla osta da parte del Ministero della marina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-9