Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 8

In vigore dal 11 giu 1940
Gli elenchi compilati ai sensi dell' sono trasmessi dalle Amministrazioni interessate al Ministero della guerra entro il mese di dicembre di ciascun anno, in duplice esemplare. Il Ministero della guerra, riconosciuta la regolarità degli elenchi, provvede agli incombenti di propria competenza, e restituisce poi alle singole Amministrazioni uno degli esemplari, con indicazione, per ogni iscritto compreso nella prima parte degli elenchi, del centro di mobilitazione cui deve presentarsi in caso di chiamata ai termini del successivo . L'assegnazione del centro di mobilitazione, per gli iscritti nella prima parte degli elenchi, e la destinazione alla riserva, per gli iscritti nella seconda parte, vengono comunicate da ogni Amministrazione ai singoli interessati da essa dipendenti, mediante lettera in duplice copia, una delle quali viene restituita per ricevuta da ogni destinatario. Analoga comunicazione viene fatta in caso di varianti al centro di mobilitazione dell'iscritto, disposte successivamente dal Ministero della guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-8

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