Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo I
Art. 3
In vigore dal 11 giu 1940
Gli elenchi di cui al secondo comma dell' sono compilati annualmente dalle singole Amministrazioni interessate e sono costituiti di due parti distinte: la prima che comprende il personale destinato a coprire i posti effettivamente previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra; la seconda che comprende il personale destinato a formare la riserva dei predetti quadri, in proporzione del venti per cento del contingente compreso nella prima parte.
Negli elenchi sono iscritti gli impiegati ed agenti prescelti in seguito a domanda. Qualora però il numero di essi non sia sufficiente a coprire il fabbisogno e la relativa riserva, il completamento dei quadri sarà effettuato mediante iscrizione di autorità del personale necessario, da trarsi fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite dall', comma primo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-3