Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 2

In vigore dal 11 giu 1940
Gli impiegati ed agenti appartenenti al personale civile di cui al precedente devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) avere l'età stabilita da particolari disposizioni in vigore per essere comandati ad assicurare, in caso di mobilitazione, il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni; b) avere compiuto 39 anni di età, qualora non appartengano alla categoria di cui alla precedente lettera a); c) essere fisicamente idonei allo speciale servizio cui siano singolarmente da adibirsi in guerra. Il personale prescelto è iscritto in appositi elenchi, da compilarsi con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli che seguono. Gli impiegati ed agenti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni civili dai quali deve essere tratto il personale destinato alla costituzione ed al funzionamento dei servizi in guerra, qualora si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, possono chiedere, anche se esenti da obblighi di servizio militare, di essere iscritti negli elenchi anzidetti. Le domande di iscrizione debbono essere presentate per via gerarchica all'Amministrazione da cui ciascun richiedente dipende. L'accoglimento di esse ha luogo a giudizio insindacabile delle rispettive Amministrazioni e impegna gli iscritti per tutto il periodo di validità dell'elenco. Coloro che durante le campagne dell'Africa Orientale e di Spagna e durante il periodo di emergenza antecedente all'11 giugno 1940-XVIII siano stati equiparati ad un grado militare superiore a quello stabilito dalle predette tabelle, in caso di militarizzazione conservano a tutti gli effetti il grado di equiparazione già rivestito, semprechè di tale grado esercitino effettivamente le funzioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-2

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