Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo I
Art. 1
In vigore dal 11 giu 1940
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione civile al seguito dell'Esercito operante.
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Il personale civile da assegnare al seguito dell'Esercito operante per la costituzione dei servizi previsti dalle formazioni di guerra è fornito dalle Amministrazioni statali indicate nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, che stabiliscono altresì le qualifiche di servizio del personale medesimo e le categorie da cui esso deve essere tratto, nonché il grado militare corrispondente alle singole qualifiche.
Coloro che durante le campagne dell'Africa Orientale e di Spagna e durante il periodo di emergenza antecedente all'11 giugno 1940-XVIII siano stati equiparati ad un grado militare superiore a quello stabilito dalle predette tabelle, in caso di militarizzazione conservano a tutti gli effetti il grado di equiparazione già rivestito, semprechè di tale grado esercitino effettivamente le funzioni.
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