Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo I

Art. 5

In vigore dal 11 giu 1940
Qualora l'Amministrazione statale tenuta a fornire il personale occorrente non possa completare con personale dei dipendenti ruoli l'intero fabbisogno, o per mancanza di personale che si trovi nelle condizioni richieste dall', o per scarsa entità dei ruoli stessi, segnala tale circostanza al Ministero della guerra, entro il termine fissato dal secondo comma dell'. Il Ministero della guerra, per sopperire a dette deficienze, ha facoltà di richiedere la designazione dell'occorrente personale complementare alle altre Amministrazioni statali previste nelle annotazioni risultanti dalle tabelle di cui all'. Le Amministrazioni cui la richiesta è diretta provvedono alla formazione di elenchi suppletivi per il numero di impiegati e agenti necessario e per la relativa riserva, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti dai precedenti articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-5

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