Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo II

Art. 18

In vigore dal 11 giu 1940
Gli enti del Regio esercito che assumono in forza i militarizzati provvedono ad annotare sui documenti di cui all' tutti gli eventi che si verificano nei riguardi del servizio compiuto dai militarizzati, adoperando a tale scopo, con gli opportuni adattamenti, le formule matricolari in uso, nel casi analoghi, per i militari del Regio esercito. Le relative variazioni vengono di volta in volta comunicate al Ministero della guerra, per i militarizzati che rivestano nel Regio esercito il grado di ufficiale, e al rispettivi distretti di leva, per i militarizzati che siano sottufficiali o militari di truppa. A tali fini, sono da seguirsi le medesime modalità che regolano il funzionamento del servizio matricolare del Regio esercito.
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Art. 18 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo