Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo II
Art. 18
In vigore dal 11 giu 1940
Gli enti del Regio esercito che assumono in forza i militarizzati provvedono ad annotare sui documenti di cui all' tutti gli eventi che si verificano nei riguardi del servizio compiuto dai militarizzati, adoperando a tale scopo, con gli opportuni adattamenti, le formule matricolari in uso, nel casi analoghi, per i militari del Regio esercito.
Le relative variazioni vengono di volta in volta comunicate al Ministero della guerra, per i militarizzati che rivestano nel Regio esercito il grado di ufficiale, e al rispettivi distretti di leva, per i militarizzati che siano sottufficiali o militari di truppa. A tali fini, sono da seguirsi le medesime modalità che regolano il funzionamento del servizio matricolare del Regio esercito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-18