Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo II
Art. 23
In vigore dal 11 giu 1940
Il servizio prestato dal militarizzato al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione, e quello prestato in seguito a chiamata per speciali circostanze, formano oggetto di annotazione anche sullo stato matricolare concernente i servizi civili del militarizzato.
A tale scopo, il comandante di corpo di cui al successivo redigerà all'atto della smilitarizzazione, per ciascuno dei militarizzati dipendenti, un rapporto informativo sul servizio compiuto, da trasmettersi all'Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-23