Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo IV
Art. 28
In vigore dal 11 giu 1940
Per il personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, l'uniforme è quella di panno grigio-verde o coloniale prescritta, per il tempo di guerra, per gli ufficiali del Regio esercito, con le varianti sottoindicate:
a) il berretto o elmetto porta il fregio descritto, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8; il fregio del berretto è confezionato in raion nero;
b) la mostreggiatura posta sul bavero della giubba è quella descritta, per ciascuna categoria di personale, dalla annessa tabella allegato 8, e viene applicata anche sul bavero del cappotto.
Fa eccezione alle disposizioni dei presente articolo il personale militarizzato della Amministrazione ferroviaria e della Azienda autonoma statale della strada equiparato al grado di ufficiale ma non facente parte di unità mobilitate. Detto personale indossa la normale uniforme in uso per gli impiegati delle indicate Amministrazioni, o l'abito civile ove la uniforme non sia stabilita, completati, quale segno della militarizzazione, dal bracciale descritto nella annessa tabella allegato 8.
Storico versioni
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