Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo IV

Art. 32

In vigore dal 11 giu 1940
E personale civile militarizzato equiparato a sottufficiale o militare di truppa, tenuto ad indossare l'uniforme militare ha la 3ª serie vestiario ed equipaggiamento prevista dal tomo II, fascicolo 1° dell'I.M.R.E., escluso il telo da tenda ed accessori. L'armamento è costituito dalla pistola regolamentare. Tutti gli oggetti vengono provveduti dai centri di mobilitazione all'atto della presentazione del personale.
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