Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707›Capo IV
Art. 27
In vigore dal 11 giu 1940
Il personale civile militarizzato fa uso di uniforme - o di speciale distintivo - secondo quanto disposto dai seguenti articoli.
L'uso della uniforme - o degli speciali distintivi - è obbligatorio.
Il Ministero della guerra può dispensare, in tutto o in parte, il predetto personale dall'obbligo dell'uso dell'uniforme, come pure può apportare all'uniforme stessa le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-27