Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo III

Art. 26

In vigore dal 11 giu 1940
Nei casi contemplati dal precedente articolo, il personale civile militarizzato può essere provvisto dell'uniforme prescritta dal capo IV del presente regolamento. A tal fine: a) per coloro che rivestano grado di equiparazione di ufficiale o di maresciallo, sarà corrisposta una indennità da stabilirsi volta per volta dal Ministero della guerra, tenuto conto del prezzo degli oggetti costituenti l'uniforme, fatto dall'«Unione militare»; b) per coloro che siano equiparati a sergente maggiore, sergente, graduato e militare di truppa, l'uniforme sarà fornita gratuitamente dall'Amministrazione militare, con le norme e modalità vigenti in proposito. L'ammontare della indennità di cui alla precedente lettera a) sarà dedotta dalla indennità di entrata in campagna, qualora il militarizzato rivestito del grado equiparato di ufficiale o di maresciallo venga successivamente assegnato al seguito dell'Esercito operante, per intervenuta mobilitazione generale o parziale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-26

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Art. 26 Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. — Testo vigente | Portale Normativo