Art. 26
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo III

Art. 26

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In vigore dal 11 giu 1940
Nei casi contemplati dal precedente articolo, il personale civile militarizzato può essere provvisto dell'uniforme prescritta dal capo IV del presente regolamento. A tal fine: a) per coloro che rivestano grado di equiparazione di ufficiale o di maresciallo, sarà corrisposta una indennità da stabilirsi volta per volta dal Ministero della guerra, tenuto conto del prezzo degli oggetti costituenti l'uniforme, fatto dall'«Unione militare»; b) per coloro che siano equiparati a sergente maggiore, sergente, graduato e militare di truppa, l'uniforme sarà fornita gratuitamente dall'Amministrazione militare, con le norme e modalità vigenti in proposito. L'ammontare della indennità di cui alla precedente lettera a) sarà dedotta dalla indennità di entrata in campagna, qualora il militarizzato rivestito del grado equiparato di ufficiale o di maresciallo venga successivamente assegnato al seguito dell'Esercito operante, per intervenuta mobilitazione generale o parziale.
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