Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo IV

Art. 30

In vigore dal 11 giu 1940
Per il personale civile militarizzato che, a norma dei precedenti articoli, deve vestire l'uniforme militare, i distintivi di grado sono quelli corrispondenti al grado di equiparazione militare attribuito in conformità delle tabelle annesse al presente regolamento. I predetti distintivi, però, debbono avere una bordatura di colore bianco, azzurro o rosa, a seconda che si tratti di personale statale di gruppo A, B o C. Per il personale militarizzato della Amministrazione ferroviaria e dell'Azienda autonoma statale della strada che indossi l'uniforme di servizio propria di ciascuna Amministrazione, o conservi l'abito civile, i distintivi di grado sono applicati sul bracciale, in conformità di quanto stabilito dall'annessa tabella allegato 8.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-29;401#art-rpl-30

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