Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 14 ottobre 1937.XV, n. 2707Capo V

Art. 35

In vigore dal 11 giu 1940
A tutti gli effetti disciplinari, il grado gerarchico del militarizzato è quello di equiparazione stabilito dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, indipendentemente dal grado eventualmente rivestito nella forza in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 19 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, il militarizzato in servizio deve obbedienza, come a superiore, al militare o al militarizzato di grado eguale o inferiore che eserciti la funzione di comando o di direzione del servizio cui il militarizzato è addetto. Nei rapporti di servizio fra militarizzati e fra questi e i militari è dovuta, altresì, obbedienza al militare o al militarizzato appartenente ad un gruppo superiore dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato, ancorchè rivesta un grado inferiore.
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